Calcolo superficie, UBA, carico di alpeggio e carico di bestiame
Di seguito sono riportate le disposizioni di legge, i coefficienti e le spiegazioni sul calcolo delle superfici e sul ricalcolo delle UBA (Unità di Bovino Adulto).
Disposizioni di legge
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Tutela delle acque: Legge provinciale 8 giugno 2002, n. 8, e decreto del presidente della provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche.
- Finanziamenti provinciali: Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, con le relative delibere sui criteri (ulteriori informazioni sul sito internet della Ripartizione Agricoltura.
- Delibera della Giunta Provinciale del 28 febbraio 2023, n. 177, concernente i criteri per il calcolo del carico bestiame
Coefficienti di superficie
Per il calcolo della superficie foraggera, sono riconosciute solo le aree all'interno del territorio provinciale e dei comuni amministrativi confinanti. Sono identici per PSP, finanziamenti provinciali e tutela delle acque
Coltura
- Prato / prato area speciale
coefficiente: 1,0 - Prato / prato area speciale tara 20%
coefficiente: 0,8 - Prato / prato area speciale tara 50%
coefficiente: 0,5 - Prato / prato area speciale (falciatura biennale)
coefficiente: 0,5 - Prato / prato area speciale tara 20% (falciatura biennale)
coefficiente: 0,4 - Prato / prato area speciale tara 50% (falciatura biennale)
coefficiente: 0,25 - Pascolo
coefficiente: 0,4 - Pascolo tara 20%
coefficiente: 0,32 - Pascolo tara 50%
coefficiente: 0,2 - Prato con radi alberi da frutta (con coltivazione erbacea)
coefficiente: 0,5 - Foraggere avvicendate
coefficiente: 1,2 - Prato con radi alberi da frutta (con coltivazione erbacea)
coefficiente: 0,5
Calcolo del carico d’alpeggio
E' identico per PSP, finanziamenti provinciali e tutela delle acque.
Carico d’alpeggio = (Numero di giorni d’alpeggio su malghe private o collettive x numero di UBA effettivamente alpeggiate) / 365 giorni
Per il carico d’alpeggio sono presi in considerazione solo gli animali iscritti nel registro di malga. Il carico d’alpeggio dell’anno corrente vale soltanto dal 1° novembre dell’anno, dato che solo allora tutte le movimentazioni di animali del periodo di alpeggio sono terminate e registrate completamente.
Per il calcolo delle unità di bestiame (UBA) si utilizza il coefficiente corrispondente all'età dell'animale alpeggiato (bovini, ovini, caprini) al 31 luglio del rispettivo anno. Per le specie animali che non sono registrate in una banca dati regionale, si applica il coefficiente di conversione in UBA corrispondente.
Calcolo del carico di bestiame di un’azienda: qui ci sono differenze
Fondamentalmente si considerano i dati (UBA, superfici, giorni di alpeggio) registrati nell’anagrafe provinciale delle aziende agricole (LAFIS, APIA). Per questo è molto importante per le aziende mantenere allo stato attuale tali banche dati. Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera è sempre calcolato in base al dato medio degli ultimi 12 mesi.
Per il calcolo del patrimonio zootecnico medio annuo vengono presi in considerazione solo i mesi in cui la superficie foraggera il primo giorno del rispettivo mese è maggiore di zero. I mesi con valori della superficie foraggera uguale a zero sono esclusi dal calcolo.
Calcolo secondo il PSP
Si applica alle seguenti misure:
- SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
- SRE01 - insediamento giovani agricoltori
- SRA08-ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti
- SRA09-ACA9 - impegni gestione habitat natura 2000
- SRA14-ACA14 - allevatori custodi dell’agri biodiversità
- SRA30 - benessere animale
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna
La base per il riferimento delle superfici nel carico bestiame è costituita dalla superficie foraggera netta di una azienda, secondo la tabella "Coefficienti di superficie".
Carico bestiame (UBA/ha) = (Consistenza bestiame (UBA) - carico alpeggio (UBA) / Superficie foraggera netta (ha)
Calcolo secondo tutela delle acque
per lo spandimento di fertilizzante oltre alla superficie netta si considerano anche le seguenti superfici:
Coltura
- Frutticoltura
coefficiente: 0,4 - Viticoltura
coefficiente: 0,4 - Arativo, orticoltura
coefficiente: 1,0
Inoltre si considera anche lo spandimento su superfici senza titolo giuridico (e che quindi non risultano in LAFIS) e la vendita del fertilizzante.
Per lo spandimento su superfici senza titolo giuridico è richiesta anche la firma del proprietario di queste superfici. Se tali superfici sono inserite in LAFIS, si controlla anche il carico bestiame della rispettiva azienda.
Carico bestiame (UBA/ha) = (Consistenza bestiame (UBA) - carico d’alpeggio (UBA)) / (Superficie foraggera netta + frutta + vino + arativo/orticoltura (ha))
Coefficienti di conversione UBA (vale dal 2023): qui ci sono differenze
*VET: le tipologie bovini, ovini e caprini vengono gestite attraverso la banca dati LAFIS-VET. Tutte le altre tipologie sono auto dichiarate dal detentore (ciò significa che per gli animali una volta dichiarati, all'occorrenza deve anche essere presentata la domanda di cancellazione, non solo presso la rispettiva associazione allevatori, ma anche al momento della presentazione della domanda per i premi a superficie o indennità compensativa del PSP, oppure presso gli uffici distrettuali dell’agricoltura o nell’ufficio LAFIS, altrimenti gli animali continuano a risultare presenti nella banca dati LAFIS!)
** I coefficienti dell’ufficio per la tutela delle acque saranno adeguate a quelli del PSR con la prossima modifica delle rispettive disposizioni.
Carico bestiame ammesso per i singoli aiuti
Il carico bestiame massimo possibile per un’impresa è classificato in base ai seguenti livelli di altitudine, in relazione alla altezza media ponderata delle superfici foraggere:
- fino a 1.250 m inclusi
- oltre 1.250 m fino a 1.500 m inclusi
- oltre 1.500 m fino a 1.800 m inclusi
- oltre 1.800 m
* Finanziamenti provinciali: investimenti aziendali, trasformazione e commercializzazione, abitazioni rurali, agriturismo