Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche che provvedono all’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica o delle altre opere d’interesse comune a più fondi.
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica, possono essere costituiti anche consorzi di miglioramento fondiario – persone giuridiche private - per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.
Entrambi vengono costituiti ai sensi della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5.
Il contenuto di questa pagina
- Informazioni generali
- Approvazione del nuovo statuto - Variazione dello statuto
- Ampliamento/ridelimitazione del comprensorio di un consorzio di miglioramento fondiario o di bonifica
- Fonti giuridiche
- Lavori edili - impianti irrigui (Consorzi di Miglioramento Fondiario e di Bonifica )
- Contributi per i consorzi di bonifica
- Richieste amministrative consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
Informazioni generali
Vigilanza sui consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
L'Ufficio edilizia rurale svolge funzioni di vigilanza sull'attività dei consorzi.
Competenze dei consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d'acqua
I consorzi di bonifica provvedono nel proprio comprensorio alla gestione e manutenzione delle opere di bonifica ed in particolare delle fosse ed i canali di bonifica. Le concessioni e le autorizzazioni per l'esecuzione di opere o per l'attraversamento dei sopraccitati corsi d'acqua vengono emesse dai consorzi di bonifica territorialmente competenti.
In caso di diniego, gli eventuali ricorsi, vanno inoltrati all'Ufficio edilizia rurale (LP n. 5/2009).
Rispetto delle distanze per le opere di bonifica
La distanza minima dai canali e dalle strade di bonifica nel caso di fabbricati e altre opere fisse è di 10 metri e con concessione possono essere ridotti a 4. Nel caso di piantagioni di alberi la distanza minima è di 3 metri dai canali a cielo aperto e di 1 metro dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali. (LP n. 5/2009, art. 38)
Approvazione del nuovo statuto - Variazione dello statuto
Il presidente o la presidente del consorzio presenta la relativa domanda all'Ufficio edilizia rurale.
La domanda va corredata dai seguenti allegati:
- deliberazione dell'organo consortile preposto con la quale viene approvato il nuovo statuto o la variazione allo statuto.
L'ufficio esamina la deliberazione e controlla se sia conforme alla legge. L'approvazione del nuovo statuo o la variazione dello statuto vengono ufficialmente modificate con decreto dell'Assessore per l'agricoltura.
Moduli per l'approvazione del nuovo statuto e per la variazione dello statuto da scaricare da Home Ripartizione - modulistica
Ampliamento/ridelimitazione del comprensorio di un consorzio di miglioramento fondiario o di bonifica
Informazioni utili per l’ampliamento e la ridelimitazione di un consorzio di miglioramento fondiario o di bonifica
Procedimento:
Il presidente o la presidente del consorzio inoltra la domanda all’Ufficio edilizia rurale, in duplice copia.
La domanda va corredata dei seguenti allegati:
- catastino firmato da un tecnico in duplice copia
- mappa catastale in duplice copia con firma e timbro di un tecnico e anche in forma digitale (dxf, dwg2002, Shapefile e PDF)
- deliberazione dell’organo consortile competente relativa all'approvazione dell’ampliamento o della ridelimitazione.
L’ Ufficio provvede al controllo di tali allegati e all’emanazione dell’avviso del direttore dell'Ufficio edilizia rurale per l’ampliamento o la ridelimitazione del consorzio, che resterà pubblicato per 15 giorni all’albo del comune o dei comuni interessati. Il consorzio verrà ufficialmente ampliato o ridelimitato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura.
Fonti giuridiche
Lavori edili - impianti irrigui (Consorzi di Miglioramento Fondiario e di Bonifica )
Contributi per i consorzi di bonifica
Richieste amministrative consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
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Ultimo aggiornamento: 07/11/2025