Codice produttore uova
Il codice produttore è stato introdotto con Reg. CE n. 5/2001 e successive modifiche, per motivi di rintracciabilità e dà indicazioni sul produttore delle uova e il sistema di allevamento
- Dal 1 gennaio 2004 le singole uova devono essere contrassegnati con il codice produttore.
- Dal 1 gennaio 2005 anche le aziende avicole con meno di 350 galline ovaiole devono contrassegnare le singole uova con il codice produttore.
- Dal 1 luglio 2005 devono essere contrassegnati con il codice produttore le uova, che vengono offerte sul mercato (escluse le aziende avicole con meno di 50 galline ovaiole)
- Sono esclusi dalla stampigliatura anche le uova, che vengono vendute direttamente al maso al consumatore finale o direttamente al domicilio del consumatore finale.
- Il codice produttore viene rilasciato dal servizio veterinario dell’azienda sanitaria.
- Il codice deve essere descritto sull’imballaggio delle uova (indicazioni per i consumatori).
Il codice è composto da:
- numero per il sistema di allevamento:
- 0 = per la produzione biologica
- 1 = per l’allevamento all’aperto
- 2 = per l’allevamento a terra
- 3 = per l’allevamento in gabbie
- codice per lo stato membro della CE (IT per Italia)
- codice ISTAT del comune, nel quale si trova l’azienda avicola (p.e. 019 per il comune di Castelrotto)
- sigla della provincia (BZ per Bolzano)
- numero progressivo con tre cifre, che viene rilasciato dall’azienda sanitaria (p.e. 001)