Agricoltura sociale
Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8
Descrizione generale: Anche in Alto Adige possono ora essere offerte attività nell’ambito della „agricoltura sociale“ da parte di imprese agricole, parzialmente in collaborazione con le cooperative sociali. La Provincia autonoma di Bolzano ha emanato il relativo regolamento di attuazione con le direttive che permettono l’introduzione delle attività di agricoltura sociale a livello provinciale.
In dettaglio vengono regolate le condizioni e le modalità per l’accesso degli operatori dell’agricoltura sociale alle singole attività, le forme di collaborazione con gli enti addetti e con i servizi pubblici competenti, e la formazione necessaria per l’esercizio delle singole attività.
In tal senso è prevista una copertura legale e finanziaria sia per i fruitori che per i fornitori di queste prestazioni.
Un aspetto importante è inoltre costituito dalla visibilità e dalla tutela della denominazione „Agricoltura sociale“, la cui introduzione avviene anche come risposta alle diverse sfide di carattere socio-politico dei giorni nostri, come ad esempio:
- apertura/collaborazione dell’istituzione pubblica per/con operatori privati che offrono tali prestazioni
- sostegno ad un’agricoltura multifunzionale
- creazione di nuovi posti di lavoro nell’ambiente rurale e riduzione dello spopolamento
- potenziamento del ruolo delle donne nelle zone rurali
- migliore utilizzo delle risorse e dei potenziali (di spazio e di personale) a disposizione.
Le prestazioni nell’ambito dell’agricoltura sociale hanno quindi come scopo principale la creazione di nuove offerte nel settore sociale in ambito locale, di modo tale che i servizi già offerti dal settore pubblico possano essere integrati in modo intelligente soprattutto nel settore rurale.
Alle imprese agricole viene quindi assicurato il riconoscimento e la possibilità di esercitare attività agricole accessorie all’interno di un contesto giuridico appositamente previsto. Si tratta di nuove possibilità di sfruttare ulteriori potenziali economici per i conduttori dell’azienda o per i loro familiari che dispongono di una formazione adeguata nell’ambito dell’accudimento di bambini, di persone anziane o di disabili, qualora nelle loro aziende siano disponibili strutture adatte per la custodia, l’accoglienza e l’assistenza delle persone che ricadono nei vari gruppi destinatari di prestazioni.
Possono essere operatori di prestazioni nell’ambito dell’agricoltura sociale:
Imprenditori ed imprenditrici agricoli ai sensi dell'articolo 2135 C.C.
Cooperative sociali ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.
Per il momento sono regolamentate in base alle disposizioni ora emanate le seguenti attività di agricoltura sociale:
- assistenza domiciliare all’infanzia al maso (esclusivamente tramite cooperativa sociale)
- Fattoria didattica (già regolata come attività di agriturismo)
- „Vivere insieme la quotidianità“ un servizio per le persone anziane (cooperativa sociale)
- „Vivere insieme la quotidianità“ un servizio per persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica (cooperativa sociale)
- „Pasto nel vicinato“ (in collegamento con l’attività dell’agriturismo – l’attività di “Hofschank” o “party-service”)
Elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura sociale (Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8, Articolo 2):
Presupposto per l’esercizio delle attività nel settore dell’agricoltura sociale è l’iscrizione nell’elenco provinciale ai sensi dell’articolo 2 della Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maggiori informazioni
Per sapere di più su questi servizi, per esempio come diventare “promotore/promotrice di vita quotidiana", quali requisiti devono soddisfare gli utenti per ogni servizio, quali tariffe si applicano, consigliamo di consultare il seguente Link:
Agricoltura sociale: Servizio online Ripartizione Famiglia, sociale e comunità
In seguito elencate le attività dell'agricoltura sociale:
Solo tramite assistenza Sociale
Descrizione:
Per “assistenza domiciliare all'infanzia al maso” si intende l'attività esercitata da persone che, in collaborazione con le cooperative sociali, assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino/bambina.
Formazione:
1. Per l’esercizio dell’attività è richiesto uno dei seguenti attestati di formazione:
a) attestato di formazione come insegnante di scuola dell’infanzia o come assistente all’infanzia, oppure
b) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione di almeno 450 ore.
Locali
1. L’attività è svolta nella propria abitazione presso il maso. L’abitazione soddisfa gli standard qualitativi di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42, e successive modifiche.
2. Per il calcolo dei posti trova applicazione il decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, e successive modifiche.
Collaborazione con l’Agenzia per la famiglia
1. La cooperativa che gestisce l’attività garantisce la collaborazione con l’Agenzia per la famiglia.
Partecipazione ai costi da parte della pubblica amministrazione
1. L’assistenza domiciliare all’infanzia offerta da singole persone non viene finanziata.
2. Le cooperative che gestiscono l’attività possono ricevere contributi per la formazione delle persone che offrono l’assistenza e per la copertura delle spese generali di gestione.
Agriturismo – attività, già definita DGP 4617/08
Descrizione
Per “assistenza domiciliare all'infanzia al maso” si intende l'attività esercitata da persone che, in collaborazione con le cooperative sociali, assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino/bambina
Formazione:
1. Per l’esercizio dell’attività è richiesto uno dei seguenti attestati di formazione:
a) attestato di formazione come insegnante di scuola dell’infanzia o come assistente all’infanzia, oppure
b) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione di almeno 450 ore.
Locali
1. L’attività è svolta nella propria abitazione presso il maso. L’abitazione soddisfa gli standard qualitativi di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42, e successive modifiche.
2. Per il calcolo dei posti trova applicazione il decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, e successive modifiche.