Divieto di impiegare prodotti fitosanitari dannosi alle api durante il periodo di fioritura dei fruttiferi nelle zone situate oltre a 750 m s.l.m. e esclusivamente per la Val Venosta (a partire da Tel) oltre a 800 m s.l.m
Divieto di impiegare prodotti fitosanitari dannosi alle api durante il periodo di fioritura dei fruttiferi (Legge provinciale del 15 Aprile 2016, n. 8 e successive modifiche)
Si fa presente che le prescrizioni e indicazioni riportate in etichetta dei prodotti fitosanitari devono comunque sempre essere rispettate. La Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio frutti-viticoltura, ha stabilito con decreto n. 6432/2023, che i prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive sotto elencate, non possono essere impiegati durante la fioritura dei fruttiferi:
| sostanza attiva | sostanza attiva |
| Abamectina | Lambda-cialotrina |
| Clorantraniliprole | Milbemectin |
| Deltametrina | Pyridaben |
| Emamectina | Spinetoram |
| Etofenprox | Spinosad |
| Flonicamid | Spirotetramat |
| Flupyradifuron | Sulfoxaflor |
Il divieto entra in vigore per tutte le varietà di fruttiferi nelle zone situate da oltre 750 m s.l.m. e esclusivamente per la Val Venosta (a partire da Tel) oltre a 800 m s.l.m.
domenica 16 aprile 2023 (ore 00.00).
È altresì vietato trattare piante in fioritura con prodotti fitosanitari dannosi alle api.
Nel periodo sopra indicato eventuali trattamenti con insetticidi non dannosi alle api devono essere eseguiti al di fuori del volo delle api.
Inoltre si rende noto che come misura preventiva contro la diffusione del Colpo di fuoco batterico tramite le api, è vietato spostare alveari di api da un impianto di pomacee in un altro dal 1° aprile al 15 giugno di ogni anno, a meno che essi, prima dello spostamento, non siano stati tenuti in un locale oscurato e chiuso per almeno 48 ore oppure in un luogo situato a quote superiori a 1.400 m s.l.m. per almeno 72 ore.
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