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Divieto di impiegare prodotti fitosanitari dannosi alle api durante il periodo di fioritura dei fruttiferi per tutte le varietà di fruttiferi nelle zone situate da 500 a 800 m s.l.m esclusivamente in Val Venosta (a partire da Tel)

25/03/2024, 23:00

Legge provinciale del 15 Aprile 2016, n. 8 e successive modifiche

Si fa presente che le prescrizioni e indicazioni riportate in etichetta dei prodotti fitosanitari devono comunque sempre essere rispettate. La Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio frutti-viticoltura, ha stabilito con decreto n. 4185/2024, che i prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive sotto elencate, non possono essere impiegati durante la fioritura dei fruttiferi:

sostanza attivasostanza attiva
AbamectinaLambda-cialotrina
ClorantraniliproleMilbemectin
DeltametrinaPyridaben
EmamectinaSpinetoram
EtofenproxSpinosad
FlonicamidSpirotetramat
FlupyradifuronSulfoxaflor

Il divieto entra in vigore per tutte le varietà di fruttiferi nelle zone situate da 500 a 800 m s.l.m esclusivamente in Val Venosta (a partire da Tel) partire da

domenica, 31 marzo 2024 (ore 00.00).

È altresì vietato trattare piante in fioritura con prodotti fitosanitari dannosi alle api.

Nel periodo sopra indicato eventuali trattamenti con insetticidi non dannosi alle api devono essere eseguiti al di fuori del volo delle api.

Inoltre si rende noto che come misura preventiva contro la diffusione del Colpo di fuoco batterico tramite le api, è vietato spostare alveari di api da un impianto di pomacee in un altro dal 1° aprile al 15 giugno di ogni anno, a meno che essi, prima dello spostamento, non siano stati tenuti in un locale oscurato e chiuso per almeno 48 ore oppure in un luogo situato a quote superiori a 1.400 m s.l.m. per almeno 72 ore.

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