Divieto di impiegare prodotti fitosanitari dannosi alle api durante la fioritura per per tutte le varietà di fruttiferi nelle zone situate fino a 500 m s.l.m
Legge provinciale del 15.04.2016, n. 8.
Il responsabile del Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano ha stabilito con decreto n. 5247/2025 che i prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive sotto elencate, non possono essere impiegati durante la fioritura dei fruttiferi:
| sostanza attiva | sostanza attiva |
| Abamectina | Lambda-cialotrina |
| Clorantraniliprole | Milbemectin |
| Deltametrina | Pyridaben |
| Emamectina | Spinetoram |
| Etofenprox | Spinosad |
| Flonicamid | Spirotetramat |
| Flupyradifuron | Sulfoxaflor* (salvo l’autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria) |
Il divieto entra in vigore per le varietà per tutte le varietà di fruttiferi nelle zone situate fino a 500 m s.l.m, a partire da
Giovedí 03 aprile 2025 (ore 00.00).
Il divieto rimarrà in vigore fino a revoca.
Si fa inoltre presente che il divieto per la varietà Sorten Cripps Pink, Rosy Glow und Sekzie entrerá in vigore a partire da domenica 30 marzo 2025 (ore 00.00).
Si fa presente che le prescrizioni e indicazioni riportate in etichetta dei prodotti fitosanitari devono comunque sempre essere rispettate.
È altresì vietato trattare piante in fioritura con prodotti fitosanitari dannosi alle api.
Nel periodo sopra indicato eventuali trattamenti con insetticidi non dannosi alle api devono essere eseguiti al di fuori del volo delle api.
Inoltre si rende noto che come misura preventiva contro la diffusione del Colpo di fuoco batterico tramite le api, è vietato spostare alveari di api da un impianto di pomacee in un altro dal 1° aprile al 15 giugno di ogni anno, a meno che essi, prima dello spostamento, non siano stati tenuti in un locale oscurato e chiuso per almeno 48 ore oppure in un luogo situato a quote superiori a 1.400 m s.l.m. per almeno 72 ore.
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